Art. 34.

      1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

          a) chiunque produce, importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo comune ovvero dorati, argentati e placcati muniti del marchio di identificazione, o solo del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. La stessa sanzione si applica anche a chi produce, importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo prezioso nel cui interno, con le eccezioni previste al comma 2 dell'articolo 19, sono stati introdotti metalli non preziosi od altre sostanze;

          b) chiunque produce o pone in commercio materie prime e loro leghe il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro;

          c) chiunque produce, pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati e oggetti in metalli preziosi muniti di marchi del titolo diversi da quelli legali ovvero con indicazioni letterarie o numeriche che possono confondersi con i marchi previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro;

          d) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità,

 

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semilavorati od oggetti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 7 millesimi a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 6 dell'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati od oggetti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 7 millesimi a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 6 dell'articolo 4, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore né il responsabile e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

          e) chiunque, nel periodo di trecentosessanta giorni, viola per la terza volta le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro;

          f) chiunque produce o importa materie prime, semilavorati od oggetti in metalli preziosi senza avere ottenuto l'assegnazione del marchio di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

          g) chiunque usa marchi assegnati ad altri, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 21, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

          h) chiunque importa oggetti in metalli preziosi da Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo privi del marchio che identifica il Paese di origine, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro;

          i) chiunque utilizza i propri marchi di identificazione diversamente da quanto stabilito dall'articolo 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro;

          l) chiunque appone il proprio marchio di artefice su semilavorati o su oggetti in metalli preziosi di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo

 

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21, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

      2. Per le violazioni elencate al presente comma si applicano unicamente le sanzioni amministrative seguenti:

          a) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati od oggetti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 7 millesimi, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 6 dell'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.500 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati od oggetti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 7 millesimi, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 6 dell'articolo 4, salvo che non dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

          b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati od oggetti in metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

          c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati od oggetti in metalli preziosi muniti di marchi di identificazione o del titolo illegibili e diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          d) chiunque, nella vendita di semilavorati o di oggetti importati da Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo viola quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 25, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          e) chiunque utilizza marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari che contengono indicazioni atte ad ingenerare

 

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equivoci con il marchio di identificazione o con l'indicazione del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          f) chiunque smarrisce uno o più marchi e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          g) nel caso di inosservanza alle disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 1 e 2, e nell'articolo 14, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          h) nei casi di inosservanza alle disposizioni contenute nel regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

      3. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera e) del comma 1 dà automaticamente inizio ad un nuovo periodo di trecentosessanta giorni. Ai fini dell'applicazione di detta sanzione, copia del rapporto inerente le violazioni previste alla lettera d) del citato comma 1 e alla lettera a) del comma 2 è trasmessa alla camera di commercio dove ha la sede legale l'assegnatario del marchio di responsabilità.
      4. Ai fini degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, l'autorità competente è il segretario generale della camera di commercio competente.
      5. Nel caso in cui, a seguito di una medesima azione di sorveglianza, siano riscontrate, a carico di un unico soggetto, più violazioni alle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      6. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la sanzione si applica nei confronti della persona giuridica Gli amministratori della stessa sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta.
      7. Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della

 

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legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      8. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni della presente legge è trasmessa al questore per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.